Nuovo Statuto ODV

Repertorio n. 1.153                                                                Raccolta n. 906

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti marzo duemilaventuno, alle ore dieci e minuti trenta.

In Castelfranco Veneto (TV), via dei Carpani n. 16/Z, al piano terra, ove richiesta.

Innanzi a me Anna Battistella, Notaio in Pieve del Grappa, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso,

è presente

ANDRETTA Elisabetta, nata a Thiene (VI) il 14 settembre 1963, codice fscale NDR LBT 63P54 L157Z, domiciliata per la carica presso la sede della infra costituita associazione, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell’associazione “CLUB AMICI DEL CUORE“, con sede in Castelfranco Veneto (TV) via dei Carpani n. 16/Z, codice fscale 90001100665, associazione riconosciuta in data 6 febbraio 1996 iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 150, iscritta altresì al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato al n. TV 0100, legittimato a questo atto a norma di legge e statuto.

Detta comparente, cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in seconda convocazione per questo giorno ed ora, essendo andata deserta la prima convocazione, l’assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

  • Adeguamento dello Statuto dell’Associazione al DLgs. 117/2017;
  • inerenti e conseguenti.

e invita me Notaio a redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio ANNA BATTISTELLA do atto che assume la presidenza dell’assemblea, a norma dello statuto, la costituita la quale

CONSTATATO CHE:

  1. l’assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto, per questo giorno e a quest’ora in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta;
  2. sono presenti il Vice Presidente del Consiglio Direttivo nella persona della costituita ed i signori PELLOIA Vincenzo, FIORIN Daniele, ESPOSITO Wladimiro e VISENTIN Francesco, quali consiglieri; mentre sono assenti giustifcati ed informati i signori PAVAN Giovanni, quale Presidente del Consiglio Direttivo, e PIOVESAN Giuliana, quale Dimissionario;
  3. nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati al riguardo;
  4. è possibile modificare lo Statuto, in adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs. 117/6017, con le maggioranze semplifcate previste per l’assemblea ordinaria (qualunque numero di associati presenti, che deliberano a maggioranza dei presenti medesimi);

accertata l’identità e della legittimazione dei presenti,

DICHIARA

questa assemblea validamente costituita a norma di statuto in seconda convocazione ed idonea a delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta e, con riferimento all’ordine del giorno, illustra all’assemblea le ragioni che giustificano l’aggiornamento dello statuto.

In particolare esprime l’opportunità di aggiornare lo statuto per adeguarlo alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 6017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”) nel rispetto della Legge regionale 7 settembre 6000, n. 17 (BUR n. 01/6000) e del Regolamento regionale 10 maggio 6001, n. 6 (BUR n. 44/6001).

Il presidente illustra quindi all’assemblea le opportunità connesse a tale decisione e la loro importanza per l’attuazione degli scopi associativi.

In particolare, il Presidente fa presente le nuove norme in tema di denominazione con l’aggiunta dell’acronimo “ODV”, di assemblea dei soci, di organi amministrativo e di controllo, di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, in tema di associazioni di volontariato,   di     eventuale                      conseguimento     della      personalità giuridica e in tema di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In particolare su tale ultimo tema, il Presidente fa presente che il detto Registro non è stato ancora istituito e che, pertanto, l’associazione continuerà ad essere iscritta al Registro Regionale delle O.N.L.U.S. e regolata dalla normativa attualmente in vigore, ai sensi dell’articolo 101 del predetto D.Lgs, per poi “trasmigrare”, ai sensi dell’articolo 54 del predetto D.Lgs nel nuovo Registro Unico Nazionale quando sarà istituito. Fino a tale momento, inoltre, il Presidente fa presente che sarà inibito l’utilizzo degli acronimi  “ODV”              e      “ETS”   negli    atti,      nella          corrispondenza dell’associazione e nelle comunicazioni al pubblico che potrà, invece, avvenire solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come anche argomentato dalla massima in tema di Terzo Settore n. 1 del Consiglio Notarile di Milano. Mentre, come argomentato dalla massima in tema di Terzo Settore n. 6, si è preferito inserire nella denominazione solo l’acronimo ODV. Conclusa la sua esposizione il presidente invita l’assemblea alla discussione.

Dopo ampia e adeguata discussione l’assemblea, con il voto unanime dei presenti (anche per delega) espresso per alzata di mano precisamente dai 15 (quindici) soci presenti e 6 (sei) presenti per delega:

DELIBERA

  1. di approvare il nuovo testo di Statuto della Associazione, composto di numero 66 (ventisei) articoli, portante, tra l’altro, la variazione della denominazione in “CLUB AMICI DEL CUORE – ODV”, sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), statuto che, previa lettura, si allega a questo atto sotto la lettera “A”; sino a quel momento l’ente continua ad essere regolato dallo statuto attuale, compreso l’acronimo “O.N.L.U.S.” che sarà sostituito dal nuovo acronimo “ODV” solo con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 117/6017.

Pertanto l’Associazione, ai sensi dell’art. 104, comma 6, del D.Lgs 3 luglio 6017 n. 117, recante “Codice del Terzo Settore”, utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “O.N.L.U.S.” sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/6017 e, comunque, sino all’inizio del periodo d’imposta successivo all’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Avveratasi la predetta condizione, l’Associazione assumerà nella propria denominazione e utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV”;

  1. di autorizzare il Presidente nella citata veste, a procedere allo svolgimento di ogni formalità necessaria e opportuna per dare esecuzione a quanto appena deliberato finanche iscrivere l’associazione presso ogni albo, registro ed elenco connesso all’esercizio dell’attività associativa e ad apportare a questo atto eventuali modificazioni all’uopo

Il Presidente, al fne dell’iscrizione della Associazione nel Runts, da atto che il patrimonio alla data odierna non è inferiore ad euro 60.000 (ventimila), come risulta da bilancio approvato in data 31 dicembre 6060.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore undici e minuti venti.

Spese ed imposte di quest’atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell’associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo a norma dell’articolo 06 D.Lgs n. 117/17.

La comparente da atto di aver ricevuto da me Notaio l’informativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 6016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali c.d. GDPR) ed autorizza l’intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla costituita che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, alle ore undici e minuti trentacinque. Consta di un foglio di cui occupa tre pagine intere e fin qui della presente.

 

Allegato “A” all’atto n. 1153 di rep 9 n. 906 di racc.

 

                                                                                                                        

                                                                       STATUTO

 

Art. 1) DENONINAZIONE – SEDE – DURATA

E’ costituita ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Associazione “CLUB AMICI DEL CUORE – O.N.L.U.S.” cun sede in Castelfranco Veneto (TV}, in via dei Carpani n. 16/Z.

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), introdotto con D. Lgs.

117/2017, la denominazione deII’Associazione sara “CLUB AMICI DEL CUORE – ODV”.

II trasferimento della sede legale neII’ambito dello stesso comune potra avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. II trasferimento della sede legale in altra citta dovra essere disposta con delibera dell’assemblea di modifica dello statuto.

La durata deII’associazione é stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2033 (duemila trentatré).

Art. 2) FINALITA’

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o pid attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si propone di:

–     prevenire e realizzare una maggiore partecipazione ai problemi attinenti il recupero fisico e

psicologico dei cardiopatici e diffondere la riabilitazione cardiologica;

–   mantenere i benefici risultati ottenuti con la riabilitazione cardiologica;

  • migliorare le cure delle malattie

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e in base a quanto previsto neII’art. 5 comma I del D.Leg. 117/2017, sono:

– lett. A: interventi e servizi sociali ai sensi deII’articoIo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alia legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alia legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

  • C: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

– lett. I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

  • U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuiti di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • W: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generate di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, include ie banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui aII’art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Ie azioni si concretizzeranno in:

  • dibattiti, convegni culturali e ricreativi nonché incontri sociali;

– indagini sulla popolazione;

– corsi di studio;

-campagne di sensibilizzazione ed ogni altra forma di comunicazione;

–   acquisto e assegnazione di attrezzature e di macchinari speciali o innovativi ai Reparti ospedalieri

di Cardiologia;

-corsi di ginnastica ed altre forme di attività fisica;

– partecipazione a progetti, sperimentazioni ed altri programmi scientifici a beneficio della cardiologia nei suoi vari aspetti;

  • azioni promozionali e di sostegno, elargizioni finanziarie, assegnazioni di borse di studio

Per l’attività di interesse generate prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni

contenute nell’art. 7 del D.Lgs.     17/17.

L’associazione potrà realizzare le proprie finalità anche in collaborazione con professionisti, con altre associazioni, con fondazioni o con altri enti aventi attività a scopi analoghi o similari ai propri. L’Associazione potrà altresì federarsi con altri Enti con scopo analogo di IiveIIo superiore.

Le finalita statutarie si esauriscono neII’ambito della Regione Veneto.

Art. 3) PRINCIPI

Caratteristica essenziale deII’Associazione é quella di essere libera, indipendente, apolitica, aconfessionale e multietnica; non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

Art 4) ASSOCIATE E LORO AMMISSIONE

Sono componenti deII’Associazione tutti coloro, persone fisiche, che ne facciano esplicita richiesta, che siano in possesso dei requisiti morali compatibili con ie finalità deII’Associazione e che risultino in regola con il versamento dell’annuale quota associativa stabilita. Tutti gli associati sono ammessi a tempo indeterminato, purché in regola con il versamento della quota dnhuale, essendo esclusa ogni previsione di associato temporaneo o aderente all’Associazione a tempo determinato.

La deliberazione di ammissione é comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

II consiglio direttivo deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla aII’interessato.

L’aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che

suII’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 5) DIRITTI ED OBBMCHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli iscritti aII’associazione partecipano di diritto alia vita culturale ed organizzativa della medesima. GU associati maggiori di età hanno il diritto di voto nelle assemblee convocate non appena iscritti nel libro degli associati. In particolare essi possono esercitare tale diritto neII’approvazione e nelle modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché nella nomina degli organi direttivi de\l’associazione. Parimenti gli stessi possono essere eletti alle cariche associative previste.

Hanno altresì diritto ad esaminare i libri sociali secondo Ie regole stabilite nel presume statuto e a denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.,facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

Gli associati deII’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 1 \7/2017.

Art. 6) ESCLUSIONE E RECESSO

La qualità di associato si perde per esclusione, per gravi motivi ed in particolare:

  1. per mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente statuto;
  2. per qualsiasi attivita, diretta ed indiretta, mirante a politicizzare la propria adesione a il proprio contributo all’attivita dell’Associazione o agendo in modo tale da renderla strumento per il perseguimento dt interessi personali in contrasto con g)i scopi o con Ie altre regole del presente statuto;

c)  per morosita nel versamento deII’annuale quota associativa.

L’esclusione é decisa dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello aII’assembIea e comunque al

Giudice Ordinario.

L’associato puo altresi recedere daII’associazione mediante comunicazione scritta agli amministratori. II recesso ha effetto co lo scadere deII’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Art.7) VOLONTARI

L’associazione rappresenta altresì un’organizzazione di volontariato ed é pertanto costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche.

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli alti i in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarieta. Tale attivita noh puo essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.La qualità di associato voloritario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto ie spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalI’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

  • volontari che svolgono attività non occasionale devono essere iscritti in un apposito

Art. 8) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

a)    l’Assemblea Generale degli associati;

  1. il Presidente;

c} il Consiglio Direttivo;

  1. il Collegio dei Probiviri;
  2. l’Organo di controllo;
  3. il Collegio dei revisori (ove necessario).

Art. 9) PRESIDENTE ONORARIO

E’ prevista la nomina di un Presidente Onorario.

ASSEMBLEA

Art. 10) L’Assemblea generale é formata dagli associati che, al momento della convocazione, hanno diritto di partecipare alia vita dell’associazione a norma deII’art. 4. Essa si riunisce in seduta Ordinaria e Straordinaria. Elegge tra gli associati effettivi un segretario e due o più scrutatori. II segretario redige il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal segretario stesso e dagli scrutatori, salvo che il verbale venga redatto da un Notaio, qualora il suo intervento sia necessario per legge o quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la sua presenza.

Art. 11) L’AssembIea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta I’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura deII’esercizio associativo, per I’approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo predisposta dal Consiglio Direttivo e per stabilire le direttive di ordine generale da seguire neII’attuazione degli scopi previsti dal presente statuto.

Essa può essere convocata ogni qualvolta sia necessario deliberare su problemi ad essa proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Con votazione a schede segrete, essa elegge tra i suoi componenti i membri del Consiglio Direttivo, I’organo di controllo ed il Collegio dei Probiviri. Elegge altresì il Collegio dei Revisori, nei casi previsti dagli art. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017. Provvede altresì alia revoca degli stessi.

L’Assemblea ordinaria delibera altresì su:

–  eventuale bilancio sociale;

  • responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi deIl’art. 28 del Codice del terzo settore

e promuove azlone di responsabilità nei loro confronti;

  • esclusione degli associati, in casa di appello contro la decisione del Consiglio Direttivo;
  • eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– altri oggetti attribuiti dalla legge, daII’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L‘AssembIea Straordinaria delibera su:

  • modifiche deII’atto costitutivo e dello statuto;
  • trasformazione, fusione o scissione deIl’organizzazione;
  • scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

II    verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 12) Le assemblee sono convocate per iscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso spedito agli associati almeno otto giorni prima deIl’adunanza, at domicilio risultante aIl’associazione sulla base delle indicazioni ad essa fornite. Nei casi giudicati urgenti dal Consiglio Direttivo, I’assembIea può essere convocata con un preavviso di tre giorni.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e I’ora dell’adunanza nonché I’eIenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso puo essere fissato il giorno e l’ora per la seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

II Presidente deve altresì convocare senza ritardo I’assemblea quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Art. 13) L’assemblea ordinaria é validamente costituita in prima convocazione quando risulti presente o sia rappresentata la maggioranza degli associati e in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di associati intervenuti o rappresentati.

L’assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, é validamente costituita con la presenza o con la rappresentanza della maggioranza degli associati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

  • componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle delibere riguardanti il bilancio e la loro responsabilità. Parimenti il socio non può votare nelle deliberazioni in cui abbia un interesse in con0itto con quello dell’associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Egli può farsi rappresentare neII’assembIea da altro associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed é valida solo per le singole assemblee, con effetto anche per Ie convocazioni successive. Sono ammesse fino a due deleghe per ogni partecipante.

II   diritto di partecipare aII’assembIea degli associati, anche in presenza di delega, é riconosciuto dal Presidente deII’assemblea stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) II Consiglio Direttivo é composto da sette membri, eletti tra gli associati ovvero tra Ie persone indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile per Ie attività ricreative e sociali ed il Responsabile per i rapporti pubblici.

II consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

II potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri é generale, pertanto Ie limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

II consiglio direttivo stabilisce annualmente l’entità della quota associativa, delibera in merito alle domande di iscrizione di nuovi associati, alle proposte di espulsione e all’accettazione delle loro dimissioni.

Decide ogni questione organizzativa concernente I ‘attività deII’associazione, stabilisce ie polizze assicuratlve contro infortuni, malattie, responsabilità civile per la copertura rischi connessi aII’attivita prestata dai volontari a favore deII’associazione, i rimborsi spese loro spettanti.

Predispone la proposta  di bilancio o di rendiconto da sottoporre  annualmente  all’approvazione deII’assembIea, redige L’eventuale bilancio di provvisiorio o a adottare e propone gli indirizzi di ordine

generale da seguire per l’attuazione degli scopi associativi.

E’ competente altresi su:

” I’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea,

  • la predisposizione del bilancio sociale, se previsto;
  • gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in merito a bilancio d‘esercizio e bilancio sociale;
  • la predisposizione di tutti gli elementi utili aII’assembIea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

“ la stipula di tutti gli alti e contratti inerenti Ie attività associative;

*    la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

“ gli adempimenti connessi aII’iscrizione nel Runts.

II Consiglio Direttivo é validamente costituito con la presenza effettiva di almeno quattro componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Esso si raduna presso la sede dell’associazione o altrove, tutte Ie volte che il Presidente o in sua assenza, il Vicepresidente, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

Ciascun membro puo farsi affiancare nelle attività di propria competenza da altri associati che abbiano in esse particolari competenze.

Nei casi di definitivo impedimento di uno o più consiglieri, si provvederà alla (oro sostituzione nominal do il socio o i soci che nell’ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze tra i non eletti. Essi rimarranno in carica fino alia scadenza prevista per coloro che sono stati sostituiti. Delle riunioni deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, ie riunioni saranno Presiedute dal Consigliere piu anziano d’eta.

Art. 15) II Presidente ha la rappresentanza legale deII’associazione. Egli convoca e presiede ie assemblee e Te riunioni del Consiglio Direttivo. in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente con pari poteri e responsabilità.

Art. 16) II segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e delle relative delibere, assiste il Consiglio direttivo nella redazione dei bilanci e degli altri documenti ufficiali deIl’associazione e ne cura I’amministrazione contabile.                                                                                                 

Non può assumere iniziative che comportino spese non vincolate o comunquenon di ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo

Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dl un organo di controllo, anche monocratico, e obbligaturia nei casi previsti del D.lgs. n. 117/2017. L’Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in t:ale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché suII’adeguatezza deIl’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamentu. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto neIl’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio deII’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformity alle linee guida di cui all’articoIo 14 del D.lgs. n. 117/2017. II bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale. I componenti deII’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e cli controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. La funzlone di componente l’Organo di Controllo é incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 18) REVISORE LEGALE DEI CONTI

II Collegio dei Revisori dei Conti viene istituito quando vi siano Ie condizioni indicate alI’art 31 del D.Lgs. 117/2017, é costituito da tre componenti nominati dalI’AssembIea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalitâ. I Revisori durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. II Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni Ie proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto. I Revisori dei Conti partecipano di diritto aII’AssembIea degli Associati, senza diritto di voto.                    

  • I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere aII’AssembIea degli Associati di provvedere alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

Art. 19) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  • Collegio dei Probiviri é composto da tre associati ie cui doti di equilibrio e di dirittura morale siano ampiamente Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Provvedono ad eleggere un Presidente al loro interno.

Esso delibera sulle questioni disciplinari che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo, sulle eventuali controversie tra gli associati o fra questi e I’associazione e dirime ie questioni legate all’appIicazione o aIl’interpretazione del presente statuto.

 

Art. 20) RENUNERAZIONE DELLE CARICHE

Tutte Ie cariche deII’associazione vengono rivestite a titolo sostanzialmente gratuito.

Art. 21) PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche deII’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rendite patrimoniali;

  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;

–   ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

E’ vietata la distribuzione, anche se effettuata in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o di altri elementi del capitale o del fondo patrimoniale durante la vita deII’organizzazicne, ai sensi deII’art. O del I3.Lgs. 117/2.017.

Ogni eventuale utile o avanzo di gestione conseguito dovrà essere impiegato per la realizzazione delle attivita istituzionalmente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22) BILANCIO

L’esercizio associativo é annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura deII’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre aII’assemblea degli associati per l’appi ovazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con I indicazione di proventi e oneri deII’Ente; detto bilancio é accompagnato da una relazione che illustra Ie singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, Ie modality di perseguimento delle finality istituzionaIi, nonché il carattere secondario e strumentale delle attivita diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti daIl’Organo di Controllo e/o dal Revisore. II bilancio cosi formato, una volta approvato daII’AssembIea, é depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo Ie condizioni di Legge, il COhSiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, il bilancio sociale redatto con ie modalitâ previste dalla legge. II bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet deIl’Associazione

Art. 23) LIBRI SOCIALI

L’associazione ha I’obbligo di tenere, oltre alle scritture di cui aII’art. 13, 14 e 17 del D.Lgs. 117/2017, i seguenti libri sociali:

a)   il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;

  1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per alto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, deII’Organo di controllo, e degli altri eventuali organi sociali;

d)  il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale deIl’organizzazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

Art. 24) SCIOGLINENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento deII’associazione é deliberato daIl’assembIea straordinaria, con Ie relative maggioranze.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo deII’Ufficio Statale del Runts e salva diversa destinazlone imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo Ie disposizioni stabili te nella delibera assembleare di scioglimento.

Per quanto non previsto si rinvia aII’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto troveranno applicazione le norme del Codice Civile in I:ema di associazioni riconosciute e non riconosciute, ie disposizioni di cui al D,Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

 

Art. 26) ISCRIZIONE AL RUNTS

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro «unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione aII’operatività del Runts medesimo.

A decorrere del terrine di cui alI’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con I’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera deIl’art. 5-sexies del D.L, n. 148/2017, la qualifica di

O.N.L.U.S. di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione Ie disposizioni fiscali contenute net titolo X del D.Lgs. 117/17.

L’acronimo ODV o ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sara spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con ii pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

 

 

 
   

 

 

 
   

 

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